(massima n. 1)
La circostanza aggravante consistente nell'avere agito con crudeltā č compatibile con il vizio parziale di mente, a meno che la condotta inumana e crudele sia stata l'effetto della malattia, e cioč una manifestazione patologica del vizio di mente, la quale abbia sconvolto, in tutto o in parte, il processo intellettivo e volitivo del soggetto, identificandosi nel vizio medesimo.