(massima n. 1)
L'insindacabilitā dell'ordine del superiore, ai fini dell'esimente dell'adempimento di un dovere, va intesa con il limite razionale dell'inefficacia vincolativa di un ordine che abbia ad oggetto il compimento di un atto palesemente delittuoso secondo un generale apprezzamento, qual č quello, ad esempio, di registrare in un atto pubblico un'attestazione manifestamente non veritiera.