(massima n. 1)
L'esimente dell'adempimento di un dovere si applica a condizione che l'ordine del superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile. Ciò non si verifica quando l'ordine si concreta nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato, perché, il manifesto carattere delittuoso del comportamento ordinato, comporta la sindacabilità dell'ordine impartito e ne esclude l'efficacia esimente sotto il profilo non solo obiettivo ma anche putativo.