(massima n. 1)
Il diritto di difesa comporta, oltre a facoltą di vario genere e ad obblighi di informazione, la non assoggettabilitą ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilitą di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva; cioč il diritto di difesa non comprende anche il diritto di arrecare offese ulteriori. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato, condannato per bancarotta documentale, sosteneva, deducendo violazione degli artt. 51 c.p. e 24 Cost., che per il principio nemo tenetur se detegere dovevano ritenersi giustificate le irregolaritą contabili dirette a mascherare le attivitą corruttrici).