(massima n. 1)
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica (art. 51 c.p.) nel caso in cui — con lettera recapitata al Consiglio comunale — siano rivolte aspre critiche ad un consigliere concernenti fatti risultati veri, relativi al cumulo di molteplici cariche politiche remunerate, all'incompatibilità implicante dimissioni da alcune cariche, alla possibilità di attività professionali in conflitto con lo stesso Comune, stigmatizzandone l'attività in quanto preordinata ad «arraffare» il più possibile per sé, «fregandosene» del resto, considerato che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un'opinione che, nella specie, accertata la verità dei fatti e l'applicabilità del diritto di critica politica, non è violato il limite della continenza, tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario.