(massima n. 1)
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale (art. 51 c.p.) qualora il rappresentante di un'organizzazione sindacale indirizzi una missiva a vari enti istituzionali nonché alla stessa parte lesa, che censuri le scelte di quest'ultima - effettuate in qualitą di Capo dell'Ufficio di Procura, in ordine alla gestione del personale amministrativo - ipotizzando a suo carico la realizzazione di comportamenti penalmente rilevanti (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la missiva non espressione di una "querelle" personale ma di critica in ordine all'operato istituzionale, essendo volta a stigmatizzarne, ancorché con toni aspri, eppur conferenti all'oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo disciplinare e giudiziario,censurando atteggiamenti ritenuti inutilmente persecutori e, quindi, intervenendo a tutela dei lavoratori del settore nella veste di rappresentante di categoria).