(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. è necessario che la verità oggettiva dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, sia rispettata per tutti quegli elementi che costituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo della notizia riportata. I dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell'esercizio del diritto di informazione ed escludere l'operatività della causa di giustificazione. (In applicazione del principio suesposto non è stata ritenuta idonea ad escludere l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, a fronte della notizia vera dell'arresto di un soggetto per plurimi episodi di concussione, l'addizione di notizie imprecise sul numero delle persone concusse — 60 anziché 38 come indicato nella ordinanza cautelare — nonché sulla entità degli illeciti proventi — 300 milioni di lire anziché, come affermato nel provvedimento coercitivo, non superiori ai cento milioni).