(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto del limite della continenza che integra la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) richiede che il pieno soddisfacimento delle ragioni dell'informazione non debordi oltre la necessità dell'efficace comunicazione che ammette anche termini corrosivi purché preordinati ad una migliore informazione, mentre tale limite deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto allo scopo che il giornalista si è prefisso. È, pertanto, immune da censure la decisione con cui il giudice di appello affermi l'insussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. per il superamento del limite della continenza, nel caso in cui il giornalista abbia con reiterati articoli accusato un magistrato di svolgere attività illegittima per incompatibilità, dopo che i competenti organi di vigilanza (nella specie il Cons. Superiore Magistratura ed il Ministro della giustizia), ebbero ad escludere qualsiasi rilievo, anche di carattere disciplinare, in merito a tale accusa, con la conseguenza che le pubblicazioni successive alle prime notizie si caratterizzano come ritorsioni persecutorie nei confronti del magistrato che aveva in precedenza condannato il giornalista e, comunque, appaiono chiaramente estranei all'interesse pubblico dell'informazione.