(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. per il reato di diffamazione, costituisce facoltą ricompresa nel diritto del comproprietario segnalare nel corso dell'assemblea del condominio di un edificio, nel rispetto del limite della continenza e della veritą del fatto, episodi costituenti reato imputabili ad altro condomino e riguardanti la cosa comune. (In applicazione di tale principi, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva condannato l'imputato per diffamazione, non ammettendolo alla prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 c.p.).