(massima n. 1)
Il diritto, il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionato penalmente, deve essere un vero e proprio diritto soggettivo, protetto in modo diretto ed individuale, tale da comportare il sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso. (Fattispecie relativa a decisione, annullata dalla Suprema Corte, che, in tema di lesioni colpose, aveva ritenuto la scriminante dell'esercizio del diritto alla circolazione nella condotta del conducente di un autobus di linea che aveva invaso l'altra corsia, allo scopo di superare una fila di auto in sosta in prossimità di una curva, ed era venuto a collisione con altro veicolo proveniente in senso contrario).