(massima n. 1)
L'aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., può essere ritenuta, in applicazione dell'art. 2, comma 2, c.p.p., anche se il reato fine viene giudicato separatamente. (Fattispecie relativa al delitto di falso, per aver circolato con targa sostituita allo scopo di impedire l'accertamento del furto della vettura, reato giudicato separatamente.).