(massima n. 1)
Sussiste la circostanza aggravante dei futili motivi (art. 61, n. 1 c.p.) allorché la spinta al delitto di omicidio ha origine da un reato (nella specie cessione di sostanza stupefacente) e si configura espressione di un sentimento spregevole e ignobile, consistente nella determinazione ad uccidere per affermare l'ineludibilitą del soddisfacimento del prezzo di un turpe contratto.