(massima n. 1)
Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include, ai sensi dell'art. 1177 c.c., quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione accessoria di adeguata custodia - in relazione al furto avvenuto in un cantiere edilizio - l'appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, senza che possa rilevare l'avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto (nella specie, per la risoluzione di diritto, ex art. 81 del R.D. n. 267 del 1942, a seguito della sottoposizione della committente a liquidazione coatta amministrativa), atteso che l'obbligo di custodia č correlato alla detenzione dei beni affidati all'appaltatore e non all'attualitą del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive.