(massima n. 1)
Il delitto di simulazione di reato può essere scriminato dalla ritrattazione solo se questa si verifica nel medesimo contesto (inteso in termini di continuità e di durata) della denuncia, in quanto solo la resipiscenza realizzata in un "continuum" rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione ex art. 49 cod. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la rilevanza di una ritrattazione posta in essere oltre due ore dopo la denuncia di furto).