(massima n. 1)
Poiché la Costituzione (art. 35) considera la formazione professionale dei lavoratori fra i compiti essenziali della Repubblica — si tratta di un'attività che lo Stato persegue direttamente o a mezzo di istituti, pubblici o privati — ne consegue che ai dirigenti e agli operatori dei corsi professionali (nella specie, l'Ente Nazionale di Formazione Professionale: Enfap) va riconosciuta, quanto meno, la qualità di persone incaricate di un pubblico servizio. (La Corte ha precisato che l'intero assetto organizzatorio e l'attività di formazione dell'Enfap sono regolati da norme di legge di indiscutibile natura pubblicistica, mentre sul piano operativo intervengono specifici atti amministrativi, coi quali viene riconosciuta la capacità tecnico-organizzativa dell'ente, assegnati i fondi per gestione e stabiliti i programmi di formazione. L'attività dell'Enfap, dunque, pur essendo riconducibile ad un'associazione non riconosciuta, risulta — globalmente considerata — sottoposta a norme di diritto pubblico).