(massima n. 2)
Il fondamento della responsabilità per colpa per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline consiste nel fatto che dette norme sono dirette a prevenire eventi pregiudizievoli. In particolare, norme di comportamento come quelle sulla circolazione stradale, determinano anche un ragionevole affidamento sulla loro osservanza da parte di tutti gli utenti della strada. Tali regole di colpa specifica esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie; sicché la variazione della norma precauzionale, per modifica della situazione che essa previene o per le esigenze che compone non muta la fattispecie incriminatrice, neanche sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa: è la regola storica che ha esaurito il suo compito al momento del fatto. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo per violazione dell’art. 105, comma settimo, codice stradale abrogato (che è interpretato nel senso che il conducente, proveniente da strada pubblica, prima di immettere su area privata, deve portarsi sul margine destro della carreggiata, segnalare tempestivamente il cambio di direzione, dare la precedenza a tutti i veicoli compresi quelli provenienti da tergo ed avere una visibilità completa del luogo di manovra), che è stato sostituito dall’art. 154, comma terzo, lettera b), del nuovo codice (secondo cui per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, il conducente deve accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata), disposizione questa più favorevole perché non prevede come illecito il comportamento allora tenuto).