(massima n. 1)
Integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 c.p. qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; né rileva che l'interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un'interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 340 c.p., dell'imputato, il quale aveva aggredito una guardia medica, provocandogli lesioni, con conseguente necessità della sostituzione da parte di altro collega nello svolgimento del servizio; in motivazione la S.C. ha affermato che la sostituzione, pur attivata tempestivamente, non esclude la sussistenza del reato in questione, in quanto è già consumata l'offesa all'interesse protetto).