(massima n. 1)
Il reato di ingiuria non rimane assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale, del quale non costituisce elemento costitutivo, nonostante la condotta ingiuriosa sia diretta allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, essendo tale intenzione irrilevante ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 594 cod. pen., che invece si riduce alla consapevolezza del soggetto agente di utilizzare espressioni socialmente interpretabili come offensive.