(massima n. 1)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, qualora l'attività violenta o minacciosa sia posta in essere da un terzo che intenda contrastare l'accompagnamento coattivo di una persona (già identificata) da parte dei carabinieri in una caserma, assumendo l'illegittimità del comportamento dei pubblici ufficiali, non può, comunque, trovare applicazione la scriminante della reazione ad atti arbitrari, in quanto la locuzione usata dal legislatore nell'art. 4 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, secondo la quale ?Non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 339, 341, 342, 343 c.p. quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni”, determina una correlazione indefettibile tra persona che può invocare la scriminante e la vittima dell'arbitrio, nel senso che le due figure debbono essere necessariamente riconducibili al medesimo soggetto e presuppone un rigoroso rapporto causale fra la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la reazione da parte di colui che l'ha subita.