(massima n. 1)
Perché l'atto del pubblico ufficiale possa dirsi arbitrario ai fini del riconoscimento della scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, non basta che esso sia posto in essere contra legem, ma è necessaria la consapevolezza di tale illegittimità da parte sia del pubblico ufficiale sia del privato. (Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale posta in essere in occasione di un arresto in flagranza eseguito in mancanza dei presupposti di legge; della cui illegittimità non erano consapevoli né il pubblico ufficiale né l'arrestato).