(massima n. 1)
La verifica dell'arbitrarietā dell'atto del pubblico ufficiale, necessaria ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 4 D.Lgs. 14 settembre 1944, n. 288, (attualmente, art. 393 bis, cod. pen.) č legata al rapporto di proporzione ed adeguatezza intercorrente tra l'iniziativa assunta e la situazione che la legittima, nel senso che quanto maggiore č la sproporzione dell'atto rispetto alla finalitā legittimante, tanto maggiore č il sopruso utile a scriminare la reazione violenta. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della verifica della eventuale arbitrarietā delle attivitā di identificazione compiute dalla polizia nei confronti di una persona, i presupposti fattuali che legittimano l'iniziativa sono diversi se il soggetto da identificare č sottoposto ad accertamento con immediatezza nel luogo in cui si trova, o, invece, č invitato a seguire gli agenti in caserma, o, ancora, č assoggettato ad accompagnamento coattivo ex art. 349 cod. proc. pen.).