(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione a condotta consistita nel puntare i piedi e le mani su di un'auto della polizia per evitare di essere caricato sulla stessa e di essere così condotto negli uffici di p.s.).