(massima n. 1)
Per la configurabilitā del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non č necessario che sia intaccata la libertā di azione del P.U., essendo sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento da parte dello stesso di un atto d'ufficio o di servizio, indipendentemente dall'effetto positivo o meno di tale azione e dal concreto verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento di uno degli atti predetti.