(massima n. 1)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualsivoglia attività omissiva o commissiva che si traduca in atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile ex adverso, che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto di ufficio possa comunque essere eseguito. (Fattispecie in tema di lesioni arrecate al pubblico ufficiale che procedeva all'arresto).