(massima n. 1)
Non integra il reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all'art. 328, primo comma, c.p. la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che rifiuti di effettuare una visita domiciliare richiesta a seguito di morte del paziente, atteso che, in base all'art. 13 del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, detto servizio è diretto a garantire la necessaria ed improcrastinabile assistenza sanitaria in situazioni di emergenza, sicché il relativo obbligo del medico di intervenire ha, come presupposto indefettibile, l'esistenza in vita della persona destinataria della prescrizione richiesta.