(massima n. 1)
A fronte della legittima richiesta di compimento di un atto d'ufficio rientrante fra quelli previsti dall'art. 328, comma 1, c.p., il rifiuto opposto dal destinatario di detta richiesta non può trovare giustificazione nell'asserita inosservanza di disposizioni interne alla struttura dell'ufficio del quale egli fa parte, atteso che l'interposizione di tale struttura non può essere ritenuta idonea, per la natura strumentale che la caratterizza, ad operare una cesura tra la fonte e le ragioni dell'obbligo, da una parte, ed il soggetto finale tenuto ad adempierlo, dall'altra. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità per indebito rifiuto di atti d'ufficio a carico di medici legali di una Unità sanitaria locale i quali, incaricati dall'autorità giudiziaria di effettuare accertamenti sullo stato di salute di taluni soggetti detenuti agli arresti domiciliari, si erano rifiutati di adempiere al detto incarico sostenendo, tra l'altro, di essere addetti solo ad attività ambulatoriale interna e di non poter assolvere altri compiti senza disposizione scritta del dirigente del servizio).