(massima n. 1)
In tema di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria, sussiste il presupposto della necessitā ed improcrastinabilitā della prestazione di assistenza sanitaria da parte del medico di guardia, di cui all'art. 13 del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, in caso di richiesta di intervento al fine della somministrazione di farmaci atti ad alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale di cancro. Ne deriva che in tale situazione il rifiuto di intervento da parte del medico č idoneo a integrare il reato di cui all'art. 328, comma primo, c.p.