(massima n. 2)
Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in servizio di guardia che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, si astenga dal prestare la propria attivitā nelle fasi antecedenti o successive a quelle specificamente e necessariamente dirette a determinare l'aborto, invocando il diritto di obiezione di coscienza, attesi i limiti previsti dall'art. 9 legge 22 maggio 1978, n. 194, all'esercizio di tale facoltā. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una interruzione di gravidanza indotta per via farmacologica, ha affermato che l'esonero da obiezione di coscienza č limitato alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, ma non si estende alle fasi "conseguenti").