(massima n. 1)
Il reato di rifiuto di atti d'ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda per il privato dal mancato compimento dell'atto entro un termine. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto sussistente il reato contestato in una ipotesi in cui il segretario comunale aveva omesso di notificare numerose ingiunzioni prefettizie, per le quali la notifica andava eseguita senza ritardo).