(massima n. 1)
In tema di rifiuto di atti d'ufficio da parte del pubblico ufficiale e con riguardo all'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'art. 328 c.p., il carattere indebito del rifiuto, espressamente previsto dalla norma citata ai fini della configurabilitā del reato, non č ravvisabile quando, in presenza di un conflitto di interessi, il compimento dell'atto venga a ledere diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente. (Fattispecie in cui i funzionari di polizia avevano rifiutato di ricevere una denuncia sporta a loro carico da un privato; la S.C. ha rilevato al riguardo che la ricezione della denuncia avrebbe esposto i pubblici ufficiali a conseguenze penali e che nel bilanciamento tra l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto di difesa doveva essere attribuita prevalenza a quest'ultimo).