(massima n. 1)
In tema di rivelazione di segreti di ufficio, il dovere di segretezza in capo al pubblico ufficiale è escluso soltanto se la notizia di ufficio sia divenuta, per causa non imputabile al predetto soggetto, di dominio pubblico. Tale situazione non è integrata dalla precedente pubblicazione della notizia su due quotidiani di diffusione nazionale, in quanto, da un lato, ciò non equivale a rendere di dominio pubblico assoluto la notizia, dall'altro, la rivelazione del pubblico ufficiale conferisce un quid pluris alla conoscenza di essa, attribuendole una particolare pregnanza qualificativa di credibilità.