(massima n. 1)
Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326 c.p. importa per la sua configurabilità sotto il profilo materiale che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di pericolo, nel senso che sussiste sempre che dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla pubblica amministrazione o a un terzo. Si tratta, in particolare, di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto, tanto è vero che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta. Di conseguenza, il reato non sussiste, non solo nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, ma anche nel caso in cui, trattandosi di notizie di ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone autorizzate a riceverle e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta, ovvero a persone che, ancorché estranee ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute: fermo restando per tali ultime persone il limite della non conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre i termini dell'apporto da esse fornito. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto ricompresi in questa seconda categoria le parti offese di un delitto di estorsione e i loro familiari, che abbiano chiesto ed ottenuto dal giudice il controllo dei loro apparecchi telefonici e che siano tenute nel proseguo ad affiancare, per quanto di ragione — risposte nelle conversazioni da intercettare — l'azione pubblica nel cui interesse preminente il segreto d'ufficio è stabilito. Ha, pertanto, annullato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 326 c.p. un dipendente della Sip per aver rivelato al fratello della vittima di un'estorsione che le linee telefoniche interessate erano state sottoposte a controllo, circostanza di cui il soggetto passivo dell'estorsione era a conoscenza).