(massima n. 1)
Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio č un reato di pericolo, per la consumazione del quale non č richiesto che si verifichi un danno effettivo, ma č sufficiente la probabilitā di esso. Quando č la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialitā del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha giā effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendolo conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto.