(massima n. 1)
Integra gli estremi del rato di rivelazione di segreto di ufficio la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, a uno o pił concorrenti, con esclusione di tutti gli altri, l'oggetto della prova d'esame (nella specie la traccia di un tema) specificamente ritenuto fra i pił probabili dalla commissione stessa, trattandosi di notizia di ufficio destinata a rimanere segreta.