(massima n. 1)
In caso di istigazione alla corruzione, il denaro offerto o promesso al pubblico ufficiale non costituisce il prezzo o il profitto, ma un semplice mezzo di esecuzione del reato da parte dell'autore dell'istigazione e, come tale, può essere oggetto di confisca facoltativa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, a seguito della modifica apportata all'art. 445 c.p.p. dalla L. 12 giugno 2003, n. 134.