(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, il prezzo del reato, oggetto della confisca obbligatoria ex art. 322 ter. c.p., non č suscettibile di essere sostituito dal tantundem offerto da un terzo o da un coimputato, posto che il carattere sanzionatorio della suddetta confisca impedisce che l'autore del reato possa in alcun modo avvantaggiarsi o, comunque beneficiare del "pretium sceleris" approfittando del fatto che altri abbia offerto una somma equivalente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini del sequestro preventivo del prezzo del reato di cui all'art. 319 c.p. che il coindagato di corruzione attiva avesse versato su un c/c vincolato a favore dell'Erario una somma diretta a coprire, per l'ipotesi dell'eventuale confisca, oltre al profitto del reato anche il suddetto prezzo)