(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p., le somme di denaro costituenti oggetto del vincolo cautelare quale profitto del reato di corruzione non sono suscettibili di sostituzione attraverso una fideiussione da costituire presso un istituto di credito, trattandosi di una garanzia personale di pagamento non equipollente rispetto al bene in sequestro.