(massima n. 1)
Il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entitā monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della p.a. di appartenenza, č consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti indicati nell'art. 1 D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). (Fattispecie relativa a sequestro disposto sulle somme corrisposte mensilmente a titolo di stipendio, ad ufficiale della guardia di finanza, indagato per corruzione propria, nonché sull'intera somma giacente sul suo c/c bancario, peraltro cointestato al coniuge).