(massima n. 1)
In tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attivitą giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualitą di «parte» in un processo penale, presa in considerazione dall'art. 319 ter, comma primo, c.p., sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche all'indagato e a chi dovrebbe rivestire tale qualitą.