(massima n. 1)
È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari nella condotta del giudice delegato ai fallimenti a carico del quale siano state accertate reiterate violazioni dei doveri nell'esecuzione della funzione giudiziaria, anche se non siano individuati singoli fatti corruttivi ma una disponibilità continuativa ad elargire benefici a singoli o a gruppi dietro contropartita economica con danno patrimoniale per i creditori dei fallimenti trattati.