(massima n. 1)
L'ipotesi di tentativo č configurabile nel delitto di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter c.p., attesa la natura di questo quale figura autonoma di reato, allorchč sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci (l'offerta o la promessa) e l'evento non si verifichi (ad esempio per mancata accettazione). Nell'affermare tale principio la Corte ha considerato non decisiva la mancanza di una figura di reato parallela a quella delineata nell'art. 322 c.p.