(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di corruzione in atti giudiziari rileva la natura dell'atto compiuto, nel senso che lo stesso deve essere funzionale ad un procedimento giudiziario e porsi quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo. (Fattispecie in cui la funzione giudiziaria si č estrinsecata in favore di una serie di professionisti, e in danno dei creditori e della massa attiva, attraverso una illecita gestione delle procedure concorsuali).