(massima n. 1)
La qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. Ne consegue che qualunque strumentalizzazione di questa attività a fini privati può determinare, secondo le modalità e le circostanze con cui si attua, una responsabilità penale per la violazione di norme dettate a tutela dell'imparzialità e del prestigio della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa a richiesta di somme di danaro che un insegnante rivolgeva agli allievi minacciandoli, in caso contrario, di non promuoverli, in relazione alla quale la Suprema Corte ha corretto l'imputazione di estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p., formulata dai giudici di merito, in concussione).