(massima n. 1)
Il mandato di pagamento non appartiene alla competenza esclusiva e diretta del capo dell'amministrazione comunale ovvero di chi č legittimamente autorizzato a sostituirlo, ma rientra anche nelle funzioni del segretario del comune, che concorre alla sua formazione, compilandolo materialmente o, comunque, assumendo le responsabilitā della compilazione e della rispondenza al documento che autorizza la spesa, accertando l'esistenza dei fondi nel relativo capitolo di bilancio o controfirmando il documento a certificazione dell'osservanza di tutte le disposizioni amministrative e contabili che alla sua emissione presiedono. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la statuizione della sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilitā di un segretario comunale in ordine al delitto di concussione per avere costretto i titolari di un'impresa a consegnargli una percentuale sulle somme liquidate agli stessi per lavori effettuati in appalto per conto del comune, minacciandoli in caso contrario di non sottoscrivere i mandati di pagamento).