(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato in un connotato di natura psicologica, quale la minore o maggiore valenza coercitiva della condotta dell'agente pubblico, ma in un dato di carattere giuridico e cioč nella conformitą o meno al diritto delle conseguenze minacciate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nell'avere il pubblico ufficiale, per farsi dare dal privato una somma di denaro, prospettato conseguenze pregiudizievoli non derivanti dalla legge, in particolare paventando il rischio di ritardi e/o difficoltą nell'esecuzione di lavori, richiedenti un preventivo assenso amministrativo).