(massima n. 1)
In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, non è ravvisabile l'ipotesi della concussione cosiddetto “ambientale” qualora il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della “tangente” sia costante, in quanto viene a mancare completamente in lui lo stato di soggezione e il privato tende ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato di corruzione nella condotta dell'imprenditore che aveva versato ad ispettori della Usl denaro affinché omettessero di verificare talune irregolarità della sua azienda alla normativa sulla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro).