(massima n. 1)
Non dą luogo alla configurabilitą del reato di peculato la sola utilizzazione dei materiali e delle attrezzature d'ufficio (carta, fotocopiatrici, computers, etc.), per l'effettuazione di un'attivitą (nella specie, rilascio di certificati) propria dello stesso ufficio a fronte della quale sia stata promessa o corrisposta ai pubblici ufficiali una indebita retribuzione, trattandosi di condotta avente ad oggetto beni di consistenza economica cosģ esigua e cosģ strumentale rispetto al configurabile reato di cui all'art. 318 c.p. (corruzione per atto d'ufficio) da dover essere necessariamente ricompresa nel trattamento criminale di quest'ultimo. (Mass. redaz.).