(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di concussione per induzione, mentre non č determinante che la vittima abbia inizialmente preso contatto di propria spontanea volontā con il soggetto attivo del reato, č invece rilevante che quest'ultimo, anche con comportamenti surrettizi, abbia indotto la vittima medesima a sottostare alle prestazioni richieste per evitare un danno. (Nella specie, l'imputato, pubblico ufficiale, inizialmente contattato dalla vittima che voleva risolvere un problema edilizio, aveva posto poi in essere una condotta inequivocabilmente indirizzata a ingenerare nella vittima stessa la convinzione che, non aderendo ai pagamenti richiesti, avrebbe subito conseguenze negative).