(massima n. 1)
Il concetto di utilità nel delitto di concussione consiste in un vantaggio per il patrimonio o per la personalità del soggetto attivo. E invero l'utilità viene indicata dall'art. 317 c.p., senza alcuna specificazione, in alternativa al danaro, come dazione o promessa conseguente alla condotta del concussore, e ciò per porre un parametro di affinità tra la stessa utilità e il danaro, nel senso che entrambe le prestazioni convergono nel medesimo significato, attingendo giuridicità dal contenuto economico-patrimoniale. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso dal concetto di utilità quella derivante al pubblico ufficiale dall'omessa denuncia nei suoi confronti di fatti di violenza privata commessi, ravvisandosi quindi nel fatto il diverso delitto di violenza privata).