(massima n. 1)
In tema di concussione, l'entitą del vantaggio patrimoniale che sia conseguito dal colpevole per effetto della sua condotta di costrizione o di induzione, non ha influenza ai fini della configurabilitą del delitto, ma solo a quelli dell'applicabilitą dell'attenuante del danno di particolare tenuitą o dell'aggravante del danno di rilevante gravitą.